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Regolamento delle Commissioni Consultive

Definizioni

Istituzione, formazione e scioglimento delle Commissioni

Composizione e funzionamento della Commissione

Consigliere Responsabile

Insediamento e durata della Commissione

Aspetti economici

Riunione della Commissione

Regolamento delle Commissioni Consultive

(Regolamento approvato nella seduta del 11 gennaio 2010)

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti, al fine di agevolare lo svolgimento delle prestazioni professionali da parte dei propri iscritti, individuate nel Capo IV del Regolamento per le professioni di Ingegnere e di Architetto di cui al R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, proseguendo quanto già disposto nel passato, istituisce Commissioni operative allo scopo di contribuire all'interscambio professionale, alla conoscenza reciproca ed all'aggiornamento tra i propri iscritti, nonché consentire una più diretta partecipazione all'attività istituzionale, informativa e propositiva dell'Ordine a supporto dell'esercizio professionale.

Art. 1 - Definizioni

Il Responsabile della Commissione è un Consigliere in carica dell'Ordine, nominato dal Consiglio. Egli ha il compito di presiedere la Commissione e di raccordare l'attività della Commissione con il Consiglio. Membri o componenti della Commissione sono gli iscritti all'Albo, in regola con la quota di iscrizione, che facciano richiesta di adesione.

Art. 2 - Istituzione, formazione e scioglimento delle Commissioni

Il Consiglio dell'Ordine delibera:

-1 l'istituzione di una Commissione contestualmente alla nomina di un Consigliere Responsabile;

-2 la composizione e le modifiche della Commissione tra gli iscritti che ne abbiano fatta richiesta;

-3 l'eventuale scioglimento della Commissione prima della scadenza naturale con adeguata motivazione.

Art. 3 - Composizione e funzionamento della Commissione

Sono membri della Commissione tutti gli ingegneri iscritti all'Albo di Chieti che ne hanno fatto richiesta e che sono in regola con la quota annuale, nonché il Consigliere Responsabile.

La partecipazione di soggetti non iscritti all'Albo, in qualità di esperti, è ammessa ai lavori della Commissione; essi sono invitati ai lavori dal Responsabile della Commissione.

I componenti partecipano responsabilmente alle iniziative ed alle attività della Commissione; sono quindi tenuti a farne parte per tutta la sua durata, intervenendo assiduamente.

Le presenze alle sedute della Commissione dovranno risultare dai verbali; i membri che non abbiano partecipato a più di tre riunioni consecutive senza addurre giustificati motivi, decadono dalla commissione.

La Commissione, configurandosi come un organo di carattere propositivo e consultivo all'attività del Consiglio dell'Ordine, può essere da questo incaricata di programmi ed attività specifiche, quali la produzione di pareri e di documenti.

La Commissione esplica, prevalentemente, i seguenti compiti:

- studiare ed approfondire le tematiche che interessano l'esercizio della professione di ingegnere, in qualsiasi forma esplicitata, con particolare riguardo alla salvaguardia del titolo, dell'etica e della deontologia professionale, nonché alla tutela ed alla determinazione delle attribuzioni proprie dell'attività dell'ingegnere;

- valutare ed approfondire, eventualmente suggerendo emendamenti, le leggi ed i regolamenti interessanti lo svolgimento delle attività professionali, nell'esclusivo interesse della società civile;

- elaborare proposte strutturate quali convegni, seminari e simili.

Tutti i lavori ed iniziative della Commissione dovranno essere inoltrate esclusivamente al Consiglio dell’Ordine per ogni eventuale successivo adempimento.

Art. 4 - Consigliere Responsabile

Il Consigliere Responsabile organizza, nel più breve tempo possibile, l'attività della Commissione, elaborando, in raccordo con il Consiglio, un documento che individui gli scopi e gli obiettivi che la Commissione si propone di raggiungere.

Il Consigliere responsabile:

-1 convoca le riunioni della Commissione e le presiede; in caso di impedimento temporaneo è sostituito dal componente più anziano per iscrizione all'Ordine;

-2 decade dal proprio compito alla decadenza della carica di Consigliere;

-3 viene sostituito dal Consiglio dell'Ordine dietro richiesta del Responsabile stesso, o nel caso in cui il Consiglio lo ritenga necessario, con deliberazione a maggioranza dei suoi componenti;

-4 può ricevere specifiche deleghe di rappresentanza dal Presidente dell'Ordine;

-5 propone l'istituzione di sottocommissioni, articola i lavori ed esercita le funzioni normalmente connesse alla sua carica;

-6 propone al Presidente dell'Ordine eventuali documenti o lettere interne all'Ordine, che sigla;

-7 nomina il membro di commissione che funge da Segretario verbalizzante.

Art. 5 - Insediamento e durata della Commissione

La Commissione si insedia ad ogni rinnovo del Consiglio dell'Ordine con la prima convocazione del Consigliere Responsabile e, salvo eventuale scioglimento anticipato della Commissione disposta dal Consiglio, prosegue i propri lavori fino alla decadenza del Consiglio dell'Ordine.

Art. 6 - Aspetti economici

Il Consiglio dell'Ordine, su proposta del Consigliere Responsabile, delibera eventuali contributi finanziari, nell'ambito delle risorse disponibili, ad attività, pubblicazioni, convegni, ecc. proposte dalla Commissione.

Ai componenti della Commissione spetta il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle attività della stessa. Eventuali altre spese dovranno essere deliberate preventivamente dal Consiglio dell'Ordine. La liquidazione delle spese è deliberata dal Consiglio dell'Ordine su proposta del Responsabile.

Art. 7 - Riunione della Commissione

La Commissione è convocata dal Consigliere Responsabile mediante e-mail, fax o lettera.

I Consiglieri dell'Ordine possono partecipare alle riunioni della Commissione.

Ad ogni riunione della Commissione è redatto un verbale, a cura del Segretario della Commissione.

Il verbale è approvato dalla Commissione, a maggioranza.