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Regolamento per la revisione delle specifiche professionali

 

Art. 1

L'opinamento delle parcelle professionali viene eseguito dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri, a norma dell'art. 5 cap. 3) della Legge 24 giugno 1923 n. 1935 e successivo Regolamento (R.D. 23.10.1925 n. 2537).

Art. 2

Possono chiedere l'esame sulla liquidazione della parcella:

a) il Professionista che ha svolto le prestazioni;

b) il Committente, sia privato che l'Ente pubblico;

c) le Autorità Tutorie.

Non possono essere rilasciati pareri su parcelle di professionisti non iscritti ad un Ordine degli Ingegneri.

Art. 3

Il Professionista che chiede il parere sulla liquidazione della parcella deve presentare alla Segreteria dell'Ordine degli Ingegneri:

a) domanda di liquidazione per l'opinamento, in carta semplice secondo il modello;

b) due copie della parcella da liquidare, una delle quali in carta legale;

c) ove necessario due copie di una relazione cronologica e succinta delle prestazioni compiute con tutte le notizie inerenti alla identificazione dell'incarico svolto accompagnata dalla esplicita dichiarazione di assumere la piena ed intera responsabilità di quanto contenuto nella relazione dalla dichiarazione che la parcella è stata o non è stata presentata al Committente;

d) ove necessario tutti i disegni, elaborati, relazioni, carteggi, fotografie, e quant'altro possa essere necessario a dimostrare la prestazione svolta;

e) elenco di tutto il carteggio prodotto come dettagliatamente specificato quanto al precedente capoverso;

f) una copia della lettera di incarico o altro documento equipollente, quando vi siano;

g) una dichiarazione (per il Professionista avente rapporti di impiego con Amministrazioni dello Stato delle Province e dei Comuni) con la quale venga specificato in base a quale legge o provvedimento sia autorizzato all'esercizio della libera professione e ciò in riferimento al disposto dell'art. 62 del Regolamento per la professione dell'Ingegnere e di Architetto, approvato con R.D. 23/10/1925 n. 2537 oppure copia dell'Autorizzazione stessa.

Art. 4

Il Committente, privato o Ente, che chiede il parere sulla liquidazione di una parcella di un Professionista, deve presentare alla Segreteria dell'Ordine degli Ingegneri:

a) copia della lettera d'incarico; quando vi sia;

b) la parcella da liquidare, in originale e copia;

c) una relazione cronologica e succinta, con le eventuali osservazioni e contestazioni, motivate, sulla parcella, cun l'esplicita dichiarazione di assumere la piena ed intera responsabilità delle notizie esposte;

d) tutti quei documenti ed elaborati atti a comprovare le dichiarazioni e contestazioni asserite; e) l'elenco di tutto il carteggio prodotto.

Art. 5

L'esame della domanda di liquidazione della parcella professionale presentata da professionisi o da committenti privati o pubblici è subordinata al pagamento di un contributo o tassa di liquidazione proporzionale all'importo lordo totale di tutte le spettanze e spese, così come sono state liquidate nella specifica che il Professionista presenta.

Questa tassa di liquidazione, in armonia all'art. 7 del D.L. Lgl 23/11/1944 n. 382, viene stabilita dal Consiglio dell'Ordine nella misura dell'1%. In merito alla liquidazione di parcelle richiesta da colleghi in caso di documento contenzioso, il Consiglio ha deliberato di determinare il corrispettivo come segue:

1) Per pagamento immediato al ritiro della parcella: diritti pari allo 0,5% dell'onorario;

2) In caso di richiesta di dilazione: polizza fidejussoria pari all'1% dell'intero onorario per periodi rinnovabili da concordarsi e diritti pari all'1% delle somme effettivamente riscosse.

Art. 6

Il pagamento dei contributi di cui all'art. 5 verrà corrisposto dal richiedente contestualmente al ritiro dell'opinamento.

Art. 7

Il professionisia ha comunque diritto di rivalsa nei confronti del Committente, sia privato che Ente pubblico delle spese di revisione della specifica professionale ove sia possibile per legge.

Art. 8

Qualora la specifica delle competenze professionali e spese venisse saldata prima dell'esaurimento dell'istruttoria, la tassa di liquidazione sarà restituita a chi l'ha versata con la sola trattenuta, delle spese di segreteria.

Art. 9

Nel caso di domanda di liquidazione avanzata dal professionista, a giudizio del Presidente dell'Ordine, il committente può essere invitato a prendere cognizione della richiesia della specifica, entro il termine di quindici giorni dal giorno della presentazione della domanda.

Art. 10

Nel caso di domanda di liquidazione avanzata dal Cominittente, il Professionista viene invitato a prendere cognizione delle osservazioni e contesiazioni del committente, consentendo in tal modo la verbalizzazione delle necessarie spiegazioni che il professionista intendesse fornire al relatore della sua specifica.

Art. 11

In conseguenza di tutto ciò l'esame della parcella deve iniziare ad esaurirsi, secondo l'ordine cronologico di presentazione, di norma entro il termine della seconda riunione del Consiglio successiva alla presentazione della domanda.

Art. 12

La parcella, comunque sia redatta, viene esaminata in base alle norme della Tariffa Professionale vigente e secondo le disposizioni di Legge, salvo particolari accordi tra le parti, sempre che il compenso pattuito non sia inferiore a quello previsto dalla tariffa.

Art. 13

Il relatore designate riceverà tutta la documentazione elencata agli art. 3 e 4 nei termini prescritti. A suo insindacabile giudizio, potrà chiedere altri atti all'istruttoria o potrà ascoltare personalmente il professionisti o il committente. Successivamente riassumerà sull'apposito modulo le risultanze dell'istruttoria e le sue deduzioni, che illustrerà, in seguito, direttamenie al Consiglio.

Devono essere motivate e comprendere in unico tetto organicamente completo:

a) testo delle parcelle;

b) la motivazione del parere e le eventuali osservazioni;

c) il dispositivo conclusionale.

Su tali pareli il Consiglio dell'Ordine disporrà nell'ambito delle sue competenze, secondo quando riportato nella legge 24/09/1923 n. 1395, e nel R.D. 23/10/1925 n. 2537.

Art. 14

Le deliberazioni vengono rilasciate dal Consiglio dell'Ordine in copia autentica e in carta libera alla parte che ha richiesto la liquidazione. A richiesta dell'interessato i pareri potranno essere redatti in competente bollo. L'interessato, insieme alla copia autentica della deliberazione, potrà ritirare tutti i documenti presentati, di cui agli elenchi riportati negli 10 e 11, timbrati dall'Ordine per eventuali futuri adempimenti legali.